Hai mai avuto questa conversazione con un cliente?

Cliente: “Sembra fantastico, mandami i file di Photoshop e procedo con il pagamento.”
Designer: “Ma … i file sorgente sono miei. Hai pagato solo per il prodotto finito.”
Cliente: “Di cosa stai parlando? L’abbiamo pagato, quindi lo possediamo! È semplice. Inviali o il lavoro non è completo e non lo pago.”

Non è insolito per un designer e il suo cliente entrare in una disputa su chi possiede e può utilizzare i file di origine generati durante un progetto.

Il mercato delle idee e della creatività è caratterizzato, come tutte le attività intellettuali, da quell’immaterialità che rende spesso molto difficile riuscire a ricostruire e a dimostrare la propria titolarità su una creazione.

Il problema per chi si occupa di design ha non poche implicazioni che devi avere ben chiare, per impostare correttamente i rapporti con i tuoi committenti e sapere sempre cosa sei tenuto a garantire e quali sono i limiti per te e per il tuo committente.

Orientarsi nel mondo di termini spesso sovrapposti l’uno all’altro non è sempre facile. Diritto d’autore, proprietà industriale, copyright possono dare adito a confusione e ad un’idea errata di quali siano i propri diritti.
Proprietà industriale e diritto d’autore rientrano, con diversi strumenti di tutela, nell’ambito della proprietà intellettuale.

Nel caso del design, a differenza di altri tipi di attività intellettuale, si può avere la doppia tutela offerta dal diritto d’autore e della proprietà industriale.

Secondo l’articolo 2575 del codice civile formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Cosa accade quando cedi la tua creazione, un logo ad esempio, una brochure o in generale ogni tua creazione grafica, ovvero quando la metti sul mercato vendendola ad un acquirente? È proprio vero che perdi ogni diritto su di essa? E quali sono i limiti entro cui la stessa potrà essere utilizzata da chi l’ha comprata? Conoscere questi aspetti è fondamentale non solo per la corretta valorizzazione economica del tuo lavoro ma anche per comprendere quali sono i limiti di sfruttamento economico della tua opera.

Copyright e diritto d’autore sono proprio la stessa cosa?

L’opera creativa nel nostro ordinamento trova una sua specifica tutela, garantita dalla protezione offerta dal cosiddetto diritto d’autore. In questo articolo troverai cos’è il diritto d’autore, cosa dice la legge italiana in merito, e quali sono i diritti e gli obblighi che da questo derivano sia per l’autore dell’opera che per il cessionario ovvero chi ne acquista i diritti.

La principale differenza con il copyright, è l’origine dei due istituti. Mentre il diritto d’autore è una creazione tipica di ordinamenti europei come quelle Italiano e Francese, per esempio, il copyright è un Istituto di origine anglosassone che punta ad offrire una tutela commerciale non tanto all’autore dell’opera, quanto al suo utilizzatore.

In un periodo più recente, anche a causa della diffusione della rete e della circolazione delle opere su internet, si è pensato, anche attraverso l’emanazione di apposite convenzioni, di raggiungere un’uniformità a livello internazionale che garantisca tutela in termini di proprietà dell’opera e di diritti conseguenti.
Diciamo che, non solo per semplificarti il ragionamento, ma anche perché è la fattispecie con cui ti troverai a confrontarti con maggiore frequenza, in questa guida parleremo del diritto d’autore.

Diritto d’autore: cosa devi fare per farlo valere?

In molti confondono il diritto d’autore con la necessità di depositare la propria opera presso la SIAE o altri detentori di database come se ne trovano numerosi in rete. Molti cioè, sono convinti che se l’opera non viene registrata presso qualche ente – tipo SIAE, appunto – non è possibile rivendicare la paternità della propria opera d’ingegno. La verità è ben diversa e la legge italiana sul punto è molto chiara.

Secondo la norma infatti, depositare la propria opera non è necessario per rivendicare il diritto d’autore ovvero la paternità di un’opera.
Se infatti l’articolo 105 della legge sul diritto d’autore prescrive che:
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Il successivo articolo 106 della stessa legge specifica che
L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette
Questo significa che indipendentemente dalla SIAE, ciò che attribuisce la paternità dell’opera ed i diritti conseguenti è la creazione dell’opera stessa.
Stabilito ciò, occorre però capire quali sono i risvolti pratici di questi principi. Ovvero quali sono, per il designer, i limiti di utilizzo del suo lavoro – inteso come risultato finale della sua creazione – e della sua cessione?
Se da un lato la paternità dell’opera è inalienabile, non può essere cioè ceduta in quanto rientra nei cosiddetti diritti morali, ciò che può essere ceduta è la possibilità di utilizzare quell’opera. E questo è il caso che più interessa i designer così come tutti gli autori di opere creative.

Sempre la legge sul diritto d’autore infatti all’articolo 107 ci dice che:
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Quindi nulla osta ovviamente alla circolazione della tua creazione, ma l’importante è capire sempre cos’è che stai vendendo. Accertato che non stai vendendo la paternità dell’opera ma soltanto i diritti ad utilizzarla, fosse anche a fini economici, è bene tu conosca chiaramente qual è il perimetro entro cui il compratore potrà muoversi. Quello che stai vendendo è il lavoro finito, quello elaborato secondo le richieste del committente. Questo significa che non sarai tenuto, salvo non siano intervenuti altri accordi e non sia stato pattuito un diverso accordo economico, a vendere anche il file sorgente. Sono sempre di più infatti i committenti che per svincolarsi dal designer che ha creato il lavoro richiesto, si spingono a chiedere di avere anche il file sorgente da cui è stato ricavato l’esecuzione finale.

Ma è davvero necessario dare il file sorgente?

Non solo non è necessario consegnare anche il file sorgente, ma non si deve. Il file sorgente infatti, sempre che non ti sia impegnato a darlo al momento di accordarti con il tuo committente, non può essere oggetto di cessione. Ciò che ti sei impegnato a vendere, infatti, è l’esecuzione di un lavoro finito non del percorso che ti ha condotto alla sua realizzazione. Il file sorgente è qualcosa di molto importante che attiene all’insieme di competenze, tecniche in tuo possesso che rappresentano qualcosa di molto prezioso. E se proprio troverai chi dovesse insistere per averlo, allora valorizzalo a sufficienza tanto da attribuirgli un prezzo che possa valere il tuo lavoro e la sua condivisione con altri.